- Chiarimenti Applicazione RR 4-06_superficie scolante
- Chiarimenti Applicazione RR 4-06_applicabilità
- Chiarimenti Applicazione RR 4-06_trattamento e rivestimento metalli
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- Art. 124 comma 2 (scarichi “condivisi”)
L’art. 124 c.2 del D. Lgs. 152/06 prevede che “ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”
In alternativa, per poter rilasciare due autorizzazioni distinte a due ditte, è necessario realizzare su ciascuna linea un sifone “Firenze” poco prima della confluenza nel pozzetto comune e dell’allaccio alla pubblica fognatura. - Art. 13 RR 4/2006
Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto ambientale
L’art. 13 del R.R. 4/2006 prevede per le attività contemplate all’art. 3 comma 1 lett. a) e b) che la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio possa contenere la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni dello stesso R.R. 4/2006, che disciplinano la separazione ed il trattamento delle stesse acque, dichiarando che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
La relazione da allegare alla domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni di cui all’articolo 9, comma 5 dello stesso R.R., nonché la dettagliata descrizione degli eventuali apprestamenti e accorgimenti operativi predisposti o che si intendono predisporre per evitare i pericoli di contaminazione.
Si tenga presente che la Ditta può avvalersi dell’art. 13 del R.R. 4/2006 solo se risultano verificate tutte le seguenti condizioni:
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- le acque meteoriche dovranno essere smaltite in pubblica fognatura bianca, corpo idrico superficiale o su suolo/strati superficiali del sottosuolo;
- l’art. 13 deve essere applicato a tutti i piazzali esterni e non solo ad una parte di essi;
- i piazzali devono essere adibiti esclusivamente al transito e deve essere garantita la campionabilità delle acque meteoriche decadenti dai piazzali separatamente rispetto alle acque pluviali delle coperture.
L’Autorità competente, da individuarsi in funzione del recapito previsto per le acque di prima pioggia ex art. 13, in tal senso l’Ufficio d’Ambito o la Provincia di Brescia, in caso di accoglimento della domanda, rilascia l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio senza prescriverne la separazione e il trattamento.
L’autorizzazione può comunque prevedere prescrizioni, anche con riferimento agli apprestamenti e agli accorgimenti operativi dichiarati e alla verifica dell’assenza di contaminazioni delle acque di prima pioggia riferibili alle attività svolte (per es. un pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia ex art.13).