Assimilazione alle acque reflue domestiche

Le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche(*) sono equiparate formalmente a queste ultime e pertanto lo scarico in pubblica fognatura è sempre ammesso. E’ necessario richiedere al Gestore l’allacciamento dello scarico, nell’osservanza delle disposizioni in materia di scarichi e delle procedure di attivazione e ammissione degli scarichi contenute all’art. 3.8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Brescia.

(*Per acque reflue domestiche si intendono quelle acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, prevalentemente derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche)


Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle richieste di assimilazione per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura alla luce delle disposizioni del R.R. 6/2019

Con riferimento alle disposizioni introdotte dal Regolamento Regionale n. 6/2019, in particolare all’art. 22, comma 7, l’Ufficio d’Ambito di Brescia si avvale della collaborazione dei Gestori ai quali deve essere presentata domanda di ammissione/assimilazione.

Per la modulistica specifica e le modalità di trasmissione, si rimanda alle pagine dedicate dei siti dei Gestori del S.I.I.:


Tipologie di acque reflue assimilate alle domestiche

Il Regolamento Regionale n. 6/2019 all’art. 4 comma 1, in attuazione di quanto previsto all’articolo 101, comma 7, lettere e) e f), del d.lgs. 152/2006, identifica le acque reflue assimilate alle domestiche, oltre a quelle già individuate dallo stesso d.lgs. 152/2006 (**Nota 1), suddividendole in due tipologie:

  • lettera a)
    le acque reflue indicate al punto 1 dell’allegato B (Acque reflue assimilate alle domestiche) del R.R. 6/2019 che integrano le acque assimilate ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
    Per questa tipologia il Gestore, a valle dell’istruttoria/sopralluogo, trasmette una lettera di ammissione.
  • lettera b)
    le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell’allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella stessa tabella 2.
    Per questa tipologia, a valle dell’istruttoria/sopralluogo svolta dal Gestore, l’Ufficio d’Ambito rilascia un’attestazione di assimilazione.

Il Regolamento Regionale n. 6/2019 all’art. 4 al comma 2 ha previsto la possibilità per l’autorità competente di individuare attività o tipologie di reflui ulteriori a quelle riportate in tabella 1 dell’allegato B, prevedendo eventuali opportune limitazioni per l’individuazione delle specifiche casistiche. L’Ufficio d’Ambito, grazie alla collaborazione con i Gestori, nel 2023 ha quindi adottato le seguenti linee guida

(**Nota 1)
Acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettere a), b), c) d), f) e comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006:

comma 7:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

comma 7-bis:

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.